Antidoping: Carmelo Consolato Pantò e Alex Flavio Longhi squalificati per doping

C.D.F.N.

COMUNICATO n. 1

del 20 gennaio 2006

Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi a Roma, presso la sede federale, presenti il Presidente Avv. Vincenzo Ioffredi, i Componenti, Avv. Salvatore Sciacchitano, Avv. Michele Signorini, alla presenza del Segretario della Commissione Sig. Alessandro Bezzi (Funzionario F.C.I.), la C.D.F.N. ha assunto le seguenti decisioni:

DECISIONE n. 01/06

La CDFN così composta: avv. Vincenzo Ioffredi (Presidente), avv. Salvatore Sciacchitano (componente relatore), avv. Michele Signorini,

visto il provvedimento di deferimento (procedimento di indagine n° 100/05), disposto dalla Procura Antidoping del C.O.N.I., concernente la posizione dell'atleta Carmelo Consolato Pantò (categoria Under 23 - U.C. Palazzago AB Isolanti), deferito per positività per la presenza di Norandrosterone, Noretiocolanolone e T/E> 4, riscontrata in occasione del controllo antidoping disposto al termine della gara "55 G.P. Madonna delle Grazie", svoltasi ad Allumiere in data 8 settembre 2005; accertata la regolarità della convocazione; comparso il deferito; sentito il Relatore Avv. Salvatore Sciacchitano, il quale ripercorre le varie fasi della vicenda con riferimento al deferimento da parte della Procura del C.O.N.I.; sentito l'atleta, alla presenza del proprio legale Avv. Massimo Corsaro, il quale nel confermare quanto già deposto dinanzi alla Procura Antidoping del C.O.N.I., afferma, di fatto, la propria assunzione di responsabilità in relazione ai "fatti" contestati, pur precisando di aver "agito" senza avere la "consapevolezza" di commettere una grave infrazione delle normative sportive antidoping; sentito il difensore, Avv. Massimo Corsaro, il quale, in primis, riportandosi ai contenuti espressi nel verbale redatto in occasione dell'audizione tenutasi presso la Procura Antidoping del C.O.N.I., pone l'attenzione della Commissione Giudicante sulla "circostanza" che ha visto il Pantò assumere il "prodotto" contestato, esclusivamente, per un breve periodo; in seconda istanza, il difensore chiede che la Commissione Giudicante tenga in conto le attenuanti generiche del "caso", con particolare riferimento alla giovane età ed "incensuratezza" del Pantò; sentito il rappresentante della Procura Antidoping del C.O.N.I., avv. Cesare Micheli, il quale si riporta alle conclusioni espresse nel provvedimento di deferimento ovvero la richiesta di sospensione per anni 2 (due); tutto ciò premesso; la Commissione Giudicante valutata la documentazione in atti; preso atto di quanto dichiarato dal soggetto deferito, nonché dal proprio difensore; considerato che i fatti contestati integrano la violazione alla normativa antidoping e non hanno trovato valida contrapposizione né nella documentazione in atti, né nelle ulteriori dichiarazioni oggi acquisite dalla parte, né nelle contestazioni dell'avvocato difensore; che il comportamento dell'atleta integra la violazione dell'art. 19.2 del vigente regolamento antidoping;

P.Q.M

la Commissione Giudicante, delibera di infliggere all'atleta Carmelo Consolato Pantò, ai sensi dell'art. 19.2 del Regolamento Antidoping vigente, la sanzione della squalifica dall'attività federale per anni 2 (due), detratto il periodo di sospensione cautelare già scontato.

DECISIONE n. 02/06

La CDFN così composta: avv. Vincenzo Ioffredi (Presidente), avv. Michele Signorini (componente relatore), avv. Salvatore Sciacchitano (componente),

Visto il provvedimento di deferimento (procedimento di indagine n° 99/05), disposto dalla Procura Antidoping del C.O.N.I., concernente la posizione dell'atleta Alex Flavio Longhi (categoria Under 23 - G.S. Vitali), deferito per positività per la presenza di "Stanozololo", riscontrata in occasione del controllo antidoping a sorpresa, disposto dalla Commissione Antidoping del C.O.N.I., ed effettuato al termine del raduno collegiale svoltosi a Fiuggi (FR) in data 23 settembre 2005; preso atto della notifica al soggetto deferito, non comparso; sentito il Relatore Avv. Michele Signorini, che ripercorre l'iter della vicenda con riferimento al deferimento della Procura C.O.N.I.; sentito il rappresentante della Procura Antidoping del C.O.N.I., avv. Cesare Micheli, il quale si riporta alle conclusioni espresse nel provvedimento di deferimento ovvero la richiesta di sospensione per anni 2 (due) e mesi 6 (sei); tutto ciò premesso; rilevato che gli elementi contestati nel deferimento della Procura Antidoping non hanno trovato valida contrapposizione, in atti, da parte del soggetto deferito; rilevato che, pertanto, le contestazioni sono provate e integrano la violazione della normativa antidoping; considerato che l'atleta deferito, già in passato, aveva subito una sanzione disciplinare, sempre per una violazione alla normativa antidoping, seppur per altra "tipologia" di sostanza, rispetto a quella di cui al presente procedimento; rilevato che la recidiva rende ancor più grave il comportamento dell'atleta;

P.Q.M.

la Commissione Giudicante, delibera di infliggere all'atleta Alex Flavio Longhi, ai sensi dell'art. 19.6.2 - secondo capoverso - del Regolamento Antidoping vigente, la sanzione della squalifica dall'attività federale per anni due (2) e mesi 6 (sei), detratto il periodo di sospensione cautelare già scontato.

Il Presidente

Vincenzo Ioffredi
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